La SOC. VAL DI LEI invita gli interessati dediti alla transumanza nella Valle del Reno di Lei - prima del 15 agosto 1952 - o loro dicendenti, a chiedere l'acquisto dello stato di membro della comunione familiare montana, di cui all'art. 34, della Legge 991/52 per l'esercizio dei propri diritti di proprietà indivisa, inalienabile ed imprescrittibile sul dominio collettivo a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, costituito dalle alpi e pascoli della Valle di Lei, per mezzo dell'ente esponente il possesso della proprietà collettiva di alla stessa comunione familiare montana 'SOC. VAL DI LEI', ai sensi della L. 168/2017.
Sono ammessi di diritto i discendenti delle famiglie Baroncini, Ligari e Poncetta, che erano dedite alla transumanza del bestiame prima del 15.08.1952, dei luoghi di Cercino, Dubino e Nuova Olonio e loro discendenti. L'atto relativo all'acquisto dello stato di membro della comunione è registrato a tassa fissa senza altre imposte, ai sensi dell' art. 10, della Legge 1102/71.venerdì 17 marzo 2023
SOC. VAL DI LEI - STATUS DI MEMBRO DELLA COMUNIONE
Perdono lo stato di membro o non possono acquistarlo (1) gli indegni; (2) coloro che hanno compiuto o compiono atti contro la proprietà collettiva della comunione familiare medesima; (3) per patto leonino.
La quota per l'acquisto dello stato di membro della comunione è fissata ad € 440.000 dal 15 marzo 2023, calcolato pro-quota su frazione di valore di inventario del patrimonio della proprietà collettiva. L'atto relativo all'acquisto dello stato di membro della comunione è registrato a tassa fissa senza altre imposte. La quota potrà essere conferita in denaro e/o in natura, con conferimento d'opera, attività di servizi e/o lavorative. Le attività lavorative conferite sono remunerate con un compenso minimo orario lordo di € 35/ora. Le attività di servizi conferite sono remunerate a prezzi di mercato.
Il patrimonio antico della comunione familiare è indisponibile, inalienabile, indivisibile, imprescrittibile e vincolato a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale ed attività connesse. Le alpi ed i pascoli sono esenti da IMU e da imposta fondiaria. Il patrimonio civico acquisito dopo il 1952, e segnatamente la diga, è invece alienabile. La ricostituzione fondiaria del dominio collettivo della Val di Lei implica che il tracciato del confine di Stato come modificato dall'accordo italo-svizzero avvenuto dopo il 1952 che è nullo, ai sensi degli artt. 46-53, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, scellerato e contra legem. Salve le regole dell'accessione, sono di proprietà indivisa della SOC. VAL DI LEI anche tutte le edificazioni fatte sulla superficie della proprietà collettiva o dominio collettivo della comunione familiare montana dopo il 15.08.1952.
I danni reclamati allo Stato italiano ed alla Confederazione elvetica per le attività illegali perpetrate a danno della economia agricola della regione ammontano - dal 15.8.52 al 31.12.2022 - ad € 2,4 miliardi.
I danni reclamati alle Officine Idroelettriche del Reno Posteriore S.A. per le occupazioni illegali e la denudazione dei pascoli, dalla data di inizio del cantiere, ammontano ad € 370 milioni circa, salvo che la Repubblica francese non voglia trasferire alla SOC. VAL DI LEI la sua partecipazione in EDF.
La comunione familiare gode ed amministra i propri beni riconosciuti dal diritto anteriore alla Costituzione della Repubblica Italiana in base alle proprie consuetudini.
La SOC. VAL DI LEI essendo dotata di capacità di autonormazione ha adottato per i propri atti e delibere la forma verbale; forma già prevista nell'ordinamento italiano sia per le società semplici sia per le associazioni non riconosciute.
Il Presidente
SOC. VAL DI LEI
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