venerdì 24 febbraio 2023

SOC. VAL DI LEI - STATUS DI MEMBRO DELLA COMUNIONE FAMILIARE MONTANA DEGLI ANTICHI ORIGINARI

La SOC. VAL DI LEI invita gli interessati dediti alla transumanza nella Valle del Reno di Lei - prima del 15 agosto 1952 - o loro dicendenti, a chiedere l'acquisto dello stato di membro della comunione familiare montana, di cui all'art. 34, della Legge 991/52 per l'esercizio dei propri diritti di proprietà indivisa, inalienabile ed imprescrittibile sul dominio collettivo a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, costituito dalle alpi e pascoli della Valle di Lei, per mezzo dell'ente esponente il possesso della proprietà collettiva di alla stessa comunione familiare montana 'SOC. VAL DI LEI', ai sensi della L. 168/2017.

Sono ammessi di diritto i discendenti delle famiglie Baroncini, Ligari e Poncetta, che erano dedite alla transumanza del bestiame prima del 15.08.1952, dei luoghi di Cercino, Dubino e Nuova Olonio e loro discendenti. L'atto relativo all'acquisto dello stato di membro della comunione è registrato a tassa fissa senza altre imposte, ai sensi dell' art. 10, della Legge 1102/71.

Perdono lo stato di membro o non possono acquistarlo (1) gli indegni; (2) coloro che hanno compiuto o compiono atti contro la proprietà collettiva della comunione familiare medesima; (3) per patto leonino.

La quota per l'acquisto dello stato di membro della comunione è fissata ad € 440.000 dal 15 marzo 2023, calcolato pro-quota su frazione di valore di inventario del patrimonio della proprietà collettiva. L'atto relativo all'acquisto dello stato di membro della comunione è registrato a tassa fissa senza altre imposte. La quota potrà essere conferita in denaro e/o in natura, con conferimento d'opera, attività di servizi e/o lavorative. Le attività lavorative conferite sono remunerate con un compenso minimo orario lordo di € 35/ora. Le attività di servizi conferite sono remunerate a prezzi di mercato.
Il patrimonio antico della comunione familiare è indisponibile, inalienabile, indivisibile, imprescrittibile e vincolato a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale ed attività connesse. Le alpi ed i pascoli sono esenti da IMU e da imposta fondiaria. Il patrimonio civico acquisito dopo il 1952, e segnatamente la diga, è invece alienabile. La ricostituzione fondiaria del dominio collettivo della Val di Lei implica che il tracciato del confine di Stato come modificato dall'accordo italo-svizzero avvenuto dopo il 1952 che è nullo, ai sensi degli artt. 46-53, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, scellerato e contra legem. Salve le regole dell'accessione, sono di proprietà indivisa della SOC. VAL DI LEI anche tutte le edificazioni fatte sulla superficie della proprietà collettiva o dominio collettivo della comunione familiare montana dopo il 15.08.1952.

I danni reclamati allo Stato italiano ed alla Confederazione elvetica per le attività illegali perpetrate a danno della economia agricola della regione ammontano - dal 15.8.52 al 31.12.2022 - ad € 2,4 miliardi.

I danni reclamati alle Officine Idroelettriche del Reno Posteriore S.A. per le occupazioni illegali e la denudazione dei pascoli, dalla data di inizio del cantiere, ammontano ad € 370 milioni circa, salvo che la Repubblica francese non voglia trasferire alla SOC. VAL DI LEI la sua partecipazione in EDF.

La comunione familiare gode ed amministra i propri beni riconosciuti dal diritto anteriore alla Costituzione della Repubblica Italiana in base alle proprie consuetudini. La SOC. VAL DI LEI essendo dotata di capacità di autonormazione ha adottato per i propri atti e delibere la forma verbale; forma già prevista nell'ordinamento italiano sia per le società semplici sia per le associazioni non riconosciute. Il Presidente SOC. VAL DI LEI

ESPOSTO CONTRO LA BANCA D'ITALIA SPA PER FALSO IN BILANCIO ED APPROPRIAZIONE INDEBITA DI SOMME E/O VALUTA. Il Presidente informa i membr...